PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali in materia di
trattamento delle ulcere cutanee croniche).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di trattamento delle ulcere cutanee croniche, allo scopo di:

          a) assicurare una efficace tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee croniche mediante la somministrazione assistita di cure di comprovata efficacia terapeutica facendo ricorso in particolare all'ossigenoterapia normobarica per via topica;

          b) razionalizzare i protocolli di cura attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici basati sull'evidenza clinica e su criteri di equità, appropriatezza ed economicità, allo scopo di ridurre i tempi di ospedalizzazione e l'incidenza delle complicanze nonché di contenere la spesa sanitaria pubblica;

          c) prevedere l'applicazione dei protocolli di cui alla lettera b) in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

      2. L'Agenzia italiana del farmaco, istituita ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, provvede a redigere l'elenco dei farmaci e delle terapie per il trattamento delle ulcere cutanee croniche rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale garantendo l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Compiti delle regioni).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni adottano

 

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apposite norme che incentivino le aziende sanitarie locali e ospedaliere, gli istituti e gli enti sanitari pubblici e privati, anche convenzionati, all'acquisto e alla prescrizione di presìdi medico-chirurgici scelti in base ad una valutazione del rapporto costi-benefìci effettuata considerando quale costo effettivo l'intero ammontare delle spese necessarie per il trattamento, comprensivo degli oneri organizzativi, gestionali e di personale connessi alla messa in opera, manutenzione e rimozione dei presidi medico-chirurgici.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.